R.M. N. 180/E del 12.07.1995
Risoluzione del 12/07/1995 prot. 180
OGGETTO
Incaricati di vendite a domicilio destinatari del prelievo alla fonte a titolo d’imposta – Quesito relativo all’obbligo di dichiarazione.
SINTESI
Gli incaricati di vendite a domicilio percepiscono, con riferimento a tale attività, solo compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Pertanto nella fattispecie la tenuta di scritture contabili è del tutto inutile, in quanto non determinano analiticamente il reddito d’impresa derivante da tale attività. Per tale ragione si possono ritenere sostanzialmente esonerati dalla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e, conseguentemente, anche dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
TESTO
L’Associazione Nazionale Vendite Dirette Servizio Consumatori (Avedisco) ha chiesto di conoscere se gli incaricati delle vendite a domicilio, che abbiano conseguito soltanto redditi costituiti da provvigioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, siano o meno obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi “pur se obbligati alla tenuta dei libri contabili”.
Ad avviso dell’Associazione, la sostituzione del quarto comma dell’art.1 del D.P.R. n. 600 del 1973 (che disciplina i casi nei quali i contribuenti sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi), operata dall’art. 25, comma 2, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comporterebbe che “le persone fisiche interessate alla tenuta di libri contabili dovranno presentare la dichiarazione dei redditi”. Per effetto di tale modifica, a decorrere dal periodo d’imposta 1993, verrebbe introdotto, “per gli incaricati alle vendite, titolari di partita IVA, cui viene applicata la ritenuta alla fonte” l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, pur non dovendo essi pagare ulteriori imposte. Detto obbligo verrebbe ad interessare 45.000 contribuenti.
Sempre ad avviso dell’Associazione, siffatta conclusione sarebbe anche in contrasto con quanto affermato nella circolare n. 6 del 18 febbraio 1993 laddove, nell’individuare i casi in cui non trovava applicazione il contributo diretto lavorativo, si è fatto specifico riferimento agli incaricati delle vendite a domicilio sul rilievo che l’assoggettamento dei redditi derivanti da tale attività alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta determina l’esclusione di tali redditi dal concorso alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’IRPEF.
Ciò premesso, la scrivente ritiene utile precisare quanto segue con riferimento alle problematiche sollevate:
1) è regola generale quella secondo la quale i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili devono presentare la dichiarazione annuale anche in mancanza di redditi; ciò è stabilito dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, che non ha subito alcuna modifica. Il comma 4 dello stesso art. 1 – che disciplina, come già accennato, le ipotesi di esonero dall’obbligo della dichiarazione dei redditi – ribadisce, nella lettera a), il medesimo principio contenuto nel comma 1 e, quindi, non fa altro che confermare la predetta regola. Nelle successive lettere del comma 4 in commento sono poi elencate le singole ipotesi di esonero, peraltro già prevista nel previgente testo, opportunamente integrate per finalità meramente applicative, connesse alle novità concernenti la tassazione dei redditi fondiari;
2) le modifiche apportate al comma 4 del predetto art. 1 con i provvedimenti, di fine anno hanno, quindi, interessato soltanto talune ipotesi di esonero, senza intaccare comunque il principio secondo il quale i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili non sono mai esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, principio finora mai posto in discussione;
3) sui compensi percepiti dai soggetti che svolgono l’attività di vendita a domicilio viene effettuata, ai sensi del comma 6, primo periodo, dell’art.25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, una ritenuta d’imposta. Il legislatore ha quindi previsto una ritenuta a titolo d’imposta per tutti gli incaricati alle vendite a domicilio, senza tuttavia entrare nel merito della qualificazione dell’attività svolta;
4) la peculiarità della disciplina prevista per i compensi corrisposti agli incaricati alle vendite a domicilio comporta tuttavia che tali compensi non concorrono in nessun caso alla formazione del reddito complessivo in quanto, appunto, assoggettati ad una ritenuta a titolo d’imposta, quindi definitiva;
5) in modo del tutto coerente con la descritta disciplina, nella richiamata circolare n. 6 del 18 febbraio 1993 è stato precisato – con riferimento all’esclusione della disciplina del contributo diretto lavorativo nei confronti degli incaricati alla vendita a domicilio – che i redditi derivanti da tale attività “non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. Di conseguenza non può trovare applicazione la normativa concernente il contributo diretto lavorativo, che esplica i propri effetti in sede di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi”;
6) in merito alla qualificazione dell’attività sembra evidente che la stessa, indipendentemente dalla circostanza che i compensi relativi sono comunque assoggettati a ritenuta d’imposta, configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale. Il reddito nella specie prodotto è quindi rispettivamente inquadrabile nell’ambito del reddito d’impresa di cui all’art. 51 del T.U.I.R. ovvero dei redditi diversi di cui all’art. 81, comma 1, lettera i), del T.U.I.R. Nel primo caso gli incaricati alle vendite potrebbero ritenersi obbligati alla tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sui redditi, mentre nel secondo ne sarebbero esclusi.
La tenuta delle scritture contabili nella fattispecie in esame è logicamente e materialmente esclusa dallo stesso criterio di tassazione del particolare reddito prodotto (ritenuta a titolo di imposta sulle provvigioni percepite); per tale ragione i contribuenti interessati si possono ritenere sostanzialmente esonerati dalla tenuta delle scritture stesse ai fini delle imposte sui redditi e, conseguentemente, anche dall’obbligo di presentare la dichiarazione, analogamente a quanto già affermato con riferimento ai soggetti che si avvalgono della possibilità di optare per il regime sostitutivo previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1994, n.357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n.489 (cfr. circolare Dipartimento Entrate n.181/E del 27 ottobre 1994).
Da ultimo è appena il caso di osservare che, ai fini dei necessari controlli, è sufficiente l’indicazione nominativa nel modello 770, degli incaricati alle vendite, dell’ammontare dei compensi ad essi corrisposti e delle ritenute d’imposta operate.
Si prega di voler portare quanto sopra a conoscenza dell’Associazione istante.